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Prime schiarite sui punteggi.
GRADUATORIE
Decisione presa dall’ufficio scolastico provinciale di Napoli
Per i supplenti vale la classe del nuovo incarico
a cura di Antimo Di Geronimo
I docenti supplenti che nel 2000 sono stati prima riconfermati sui posti del
1999 e poi hanno ricevuto il nuovo incarico in ritardo hanno diritto al
punteggio di servizio nella classe di concorso del nuovo incarico. Anche se il
contratto era stato stipulato per una classe di concorso diversa e con la sola
nomina giuridica. E’ questo il principio affermato dall’ufficio scolastico
provinciale di Napoli, in un decreto di rettifica delle graduatorie permanenti
dell’anno scorso, emanato il 28 febbraio 2005.
LA DECISIONE
Il dispositivo interviene su una questione che si trascina da anni e
probabilmente farà da apripista a ulteriori analoghi provvedimenti. E potrebbe
dare una speranza in più ai tanti docenti precari che per i ritardi
dell’amministrazione nel conferimento delle nomine che si verificarono nel 2000
non riuscirono ad accumulare il punteggio di servizio sulle classi di concorso
cui avrebbe avuto titolo. Resta il fatto, però, che sarebbe auspicabile un
provvedimento dell’amministrazione centrale per chiarire l’intera vicenda. C’è
il rischio, infatti, che gli uffici scolastici provinciali assumano posizioni
non univoche, che potrebbero determinare l’acuirsi delle penalizzazioni già
acquisite. E’ il caso, per esempio, di eventuali trasferimenti da provincia a
provincia di docenti che, una volta incassato il punteggio, potrebbero
scavalcare docenti che, pur trovandosi in situazioni analoghe, potrebbero non
aver ottenuto lo stesso trattamento.
I FATTI
I docenti precari che avevano ottenuto un incarico di supplenza annuale o
temporanea fino al termine delle lezioni nell’anno scolastico 1999/2000 l’anno
successivo erano stati confermati sulle cattedre dell’anno precedente, per
effetto di un decreto legge ad hoc (n. 16/200 1). Ma siccome in diversi casi le
cattedre e le sedi erano diverse da quelle cui avrebbero avuto titolo, per
salvaguardare la continuità didattica i provveditorati conferirono le nomine
senza disporre l’assegnazione dei docenti alle nuove sedi e confermandoli nelle
sedi e nelle cattedre dove prestavano servizio. Anche se appartenevano a classi
di concorso diverse. Così facendo, gli interessati si trovarono nella curiosa
situazione di accumulare punteggio su una classe di concorso che non coincideva
con quella cui faceva riferimento alla nomina giuridica conferita dal
provveditorato. E tutto ciò ha determinato una serie di scompensi nell’anzianità
di servizio di molti docenti coinvolti in questo meccanismo. In modo particolare
nella classe di concorso A043 (lettere scuole medie). All’epoca del
provvedimento, infatti, molti docenti si trovavano a insegnare presso istituti
superiori in classi analoghe (A050 e A051), in attesa di ottenere la nomina del
provveditore sulla A043. Generalmente più appetibile per le maggiori
disponibilità.
E la mancata attribuzione della nomina di fatto sulla A043 ha avuto come effetto
l’impoverimento del proprio patrimonio di servizi. Il tutto con retrocessioni in
graduatoria che non sono più state recuperate.
da ItaliaOggi dell'11 maggio 2005
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