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Un passo avanti: arriva il sordo preverbale
di Calogero Virzì
Devono considerarsi "sordi o sordi preverbali" i cittadini italiani affetti
da "sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva".
A tutti gli effetti di legge in tutto il sistema normativo italiano il termine
"sordomuto" viene sostituito con l'espressione "sordo o sordo preverbale".
Il testo integrale dell'articolo 1 della nuova legge così recita: “In tutto il
sistema normativo italiano il termine "sordomuto", come definito nel secondo
comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, viene sostituito con
l'espressione "sordo o sordo preverbale"; pertanto a tutti gli effetti di legge
devono considerarsi "sordi o sordi preverbali" i cittadini italiani affetti da
"sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva".
La normativa che oggi viene sostituita è il secondo comma della legge 26 maggio
1970, n 381 che così definiva la sordità: “agli effetti della presente legge si
considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità
congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di
servizio”.
La proposta di legge era stata depositata in Parlamento nel lontano 1996, su
iniziativa dei senatori Galdi, Smuraglia, Brandani, D'Alessandro Prisco, Ganeri,
Squarcialupi e De Luca. Oggi è diventata legge dello Stato, dopo la sua
approvazione in sede deliberante, da parte della Commissione lavoro del Senato.
“Si tratta – come ha detto il sottosegretario al welfare Grazia Sestini - di una
modifica attesa dalle associazioni delle persone affette da questa tipologia di
disabilità e di un ulteriore passo avanti compiuto dal nostro Paese verso una
sempre migliore tutela e verso la completa e sostanziale equiparazione di tutti
i cittadini”.
La definizione è stata considerata impropria sia dal punto di vista
medico-fisiologico che da quello culturale.
Secondo il relatore della legge non esiste alcuna connessione fisico-patologica
fra sordità e mutismo. Il mutismo nel sordo, in genere, non può collegarsi a
nessuna alterazione o menomazione organica dell'apparato vocale, né originaria
né derivata, restando potenzialmente intatte nel bambino anche sordo profondo le
potenzialità meramente fisiologiche, cosí come quelle neurofunzionali, del suo
apparato vocale, ancorché la parola non possa da lui essere acquisita per via
normale.
“L'incapacità di acquisire il linguaggio per via normale discende semplicemente
dall'impossibilità sensoriale di percepire i suoni e quindi di riprodurli. Tanto
é vero che con le tecniche specialistiche oggi esistenti anche i sordi profondi,
se tempestivamente e correttamente educati tramite una adeguata riabilitazione,
possono acquisire il linguaggio verbale”.
Il termine "sordomuto" non solo é improprio sul piano clinico, ma è anche poco
funzionale all'interpretazione della norma. Non sono la sordità e/o il mutismo a
qualificare sul piano giuridico la norma, ma la sordità esistente prima
dell’apprendimento della parola.
Quindi l’espressione “sordità preverbale” qualifica meglio la norma e sottolinea
le potenzialità dell’individuo.
La sostituzione terminologica proposta dovrebbe estendersi anche alle norme di
procedura civile e penale, in quanto la loro finalità é essenzialmente quella di
garantire giusta assistenza e considerazione a chi ha difficoltà di capire e di
farsi capire tramite il linguaggio parlato.
Chi è diventato sordo in età adulta, dopo quindi l’acquisizione del linguaggio,
per cause di guerra e di lavoro, è già protetto dalla normativa generale
sull’invalidità civile.
15 dicembre 2005 |