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Mai più fare i «tappabuchi»
SAN PIETRO I docenti di sostegno protestano
contro la loro illegittima utilizzazione per le supplenze
Dura nota della sezione locale del sindacato scuola «Gilda»
di Giuseppe De Marco
SAN PIETRO VERNOTICO L'utilizzo di docenti di sostegno come «tappabuchi» per
sostituire docenti assenti e togliendoli all'alunno diversamente abile è
l'argomento sollevato in una nota della locale sezione del sindacato scuola
Gilda, e segnalato oltre che al Provveditorato agli Studi di Brindisi ai
dirigenti scolastici delle scuole. «La storia non è nuova - sostengono i
dirigenti della locale sezione del sindacato Gilda - ma diventa più grave in
quest'anno scolastico appena iniziato che ha visto una forte riduzione degli
insegnanti di sostegno. I genitori - sostengono ancora i sindacalisti - sono già
sul piede di guerra, per i pesanti tagli alle cattedre di sostegno operati dal
ministro Moratti, in quanto un alunno con handicap che l'anno scorso aveva un
docente di sostegno per 18 ore di lezione, quest'anno può contare solo su 9 ore
o addirittura 4,5. Se poi ci si mette qualche dirigente scolastico che toglie il
docente per utilizzarlo come supplente, il diritto allo studio e
all'integrazione del diversamente abile viene praticamente azzerato». «È appena
il caso di ricordare - afferma il responsabile della locale sezione sindacale
Gilda, Antonio De Blasi, congiuntamente al Coordinatore provinciale Antonio
Libardo, che, anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i
docenti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze in
sostituzione di docenti momentaneamente assenti. Tale principio - sostengono i
sindacalisti - è stato più volte esplicitato in numerose circolari, tra cui
quella del provveditorato di Roma n. 153 del 13.10.1997, e quella del
Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, prot. 17337. È di tutto
rilievo che il contratto d'istituto - sostengono ancora i sindacalisti - non
possa derogare a norme imperative di legge come nel caso, all'art. 13 comma 6
della L. 104/92, che recita: «Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti» (vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la
giurisprudenza afferma: «Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la
disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge» (Trib. Milano 6
luglio 2000, est. Peregallo, in DL 2000, 993). Tale utilizzo improprio dei
docenti di sostegno - concludono i sindacalisti - per anni denunciato dalla
Gilda degli Insegnanti e tollerato dall'amministrazione scolastica, in molti
casi ha compromesso i processi d'integrazione in favore degli alunni con
handicap. L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di
presenza o assenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze,
in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito
dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.
In caso di assenza dell'alunno, l'insegnante di sostegno dovrà rimanere nella
classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe
nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato
prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che, in
assenza del diversamente abile, il docente di sostegno non può essere in nessun
modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi
essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della
contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio
1992».
20 ottobre 2005 |