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Personale della scuola: diverse le funzioni,
diverso trattamento
La sentenza n. 322/2005 della Corte Costituzionale, in relazione ad un
ricorso di incostituzionalità, presentato in merito alla disparità di
trattamento riservato agli insegnanti, non assimilato a dirigenti e personale
Ata, in caso di inabilità fisica (licenziamento dopo 5 anni), stabilisce, in
sintesi, che il trattamento riservato agli insegnanti, rispetto ad altro
personale, è diverso perché le funzioni sono diverse.
di G.V.
“Si tratta, -recita la sentenza-, infatti, di categorie che presentano
sostanziali diversità di funzioni, che giustificano la differenziata valutazione
operata dal legislatore – …Non può, quindi, essere affermata l'esistenza di
quella identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina
impugnata sia idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli
effetti dell'art. 3 della Costituzione”.
La Gilda, che sostiene in maniera determinata la separazione delle carriere
degli insegnanti, per bocca del suo coordinatore nazionale Ameli, afferma: “….
Siamo di fronte ad una pronuncia che capovolge le impostazioni sindacali e le
ideologie di appiattimento con le quali, in questi anni, gli insegnanti si sono
visti mortificare professionalità, ruolo e retribuzione… Tutto ciò chiaramente
sconfessa il Contratto Collettivo Nazionale Scuola (che la Gilda non ha firmato,
ndr), che invece accomuna in un’ unica area e in un unico contratto docenti e
non docenti con disconoscimento e abbattimento delle specificità professionali
degli uni e degli altri.
Il Parlamento, che sta legiferando sullo stato giuridico degli insegnanti,
accoglierà in maniera propositiva la sentenza della Corte Costituzionale?
29 luglio 2005 |