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Il Tribunale di Napoli ha condannato il Csa per aver
agito senza il nullaosta
Trasferimenti, serve il sì della sigla In caso
contrario, il dirigente sindacale è sempre inamovibile
Dirigenti sindacali inamovibili senza il nulla osta dell'organizzazione di
appartenenza. È dell'8 agosto scorso l'ultima condanna per condotta
antisindacale, inflitta all'amministrazione, per avere trasferito d'ufficio un
sindacalista senza il permesso del sindacato di riferimento.
Questa volta è il turno del giudice del lavoro di Napoli, che ha dichiarato
antisindacale il comportamento del Centro servizi amministrativi del capoluogo
campano (decreto 10 agosto 2005). L'ufficio scolastico, infatti, aveva
trasferito d'autorità una docente, facente parte della direzione provinciale
della Gilda degli insegnanti di Napoli, senza chiedere il nullaosta
dell'organizzazione di appartenenza. Il Csa di Napoli era già stato condannato
l'anno scorso dal giudice del lavoro per un caso analogo (decreto 6 agosto
2004).
LA CLAUSOLA CHE NON C'È
Proseguono, dunque, le sentenze di condanna per trasferimenti d'ufficio, che
integrano gli estremi della condotta antisindacale, regolata dall'articolo 28
dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/70).
Il contenzioso, peraltro, nasce da una sorta di vuoto normativo negli accordi di
comparto, che non hanno mai recepito espressamente quanto previsto dal
legislatore (articolo 22, legge 300/70) e dal contratto quadro del 1998
(articolo 18, comma 4).
IL NULLAOSTA
Lo statuto dei lavoratori, prevede, infatti, una particolare tutela a vantaggio
dei componenti delle rappresentanze sindacali aziendali, che consiste nella loro
inamovibilità senza il preventivo nullaosta dell'organizzazione di appartenenza.
Tale norma, peraltro, è stata recepita e ampliata in sede di contrattazione
quadro, laddove le parti hanno ritenuto di estenderne il campo d'azione a tutti
i dirigenti sindacali. Vale a dire, ai componenti degli organi statutari e a
coloro che fanno parte delle rappresentanze sindacali unitarie.
IL MINISTERO DICE DI NO
Resta il fatto, però, che a livello di comparto non è mai stato stipulato un
contratto ad hoc.
Anzi, qualche anno fa, in modo informale, le parti ritennero di accordarsi circa
la non applicabilità delle tutele previste dalla legge nei confronti delle Rsu.
E a questo proposito venne emanata anche una nota ministeriale (ufficio VII,.
prot. Dgpsa/Uff.VII/ 1256 del 14 marzo 2002): ´Quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 18 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del
7/8/98', recita il provvedimento, ´non si applica nei casi in cui si debba
procedere all'individuazione del personale soprannumerario in conseguenza della
rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa'.
Di qui l'insorgere di situazioni di contenzioso che, quando sono state portate
davanti al giudice, hanno visto sistematicamente l'amministrazione soccombente.
COSA DICE L'ARAN
Tra l'altro, anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (Aran) sembrerebbe incline a ritenere che la normativa vada
applicata anche in assenza di clausole ad hoc, nei contratti sulla mobilità.
Su questo problema, peraltro, l'Aran si è già espressa anche tramite la risposta
a un quesito, pubblicata sul sito dell'agenzia (www.aranagenzia.it): ´Nel merito
del problema sollevato circa il contrasto normativo tra le norme di tutela delle
prerogative sindacali e quelle contrattuali riguardanti la mobilità', recita il
provvedimento, ´questa agenzia non può che sottolineare che la disciplina che
tutela il dirigente sindacale è contenuta nell'art. 18 del Contratta collettivo
nazionale quadro (Ccnq) del 7 agosto 1998 e che tale contratto quadro non opera
alcun rinvio sulla materia né al contratto collettivo nazionale di comparto né
alla relativa contrattazione integrativa'. In buona sostanza, secondo l'Aran, la
normativa di riferimento è quella contenuta nel contratto quadro. Ciò perché, in
quella sede, le parti non hanno ritenuto di rinviare la regolazione delle tutele
sindacali ai tavoli di comparto. Insomma, la norma è quella e va applicata senza
passaggi negoziali.
I VARI ORIENTAMENTI
Resta il fatto che, fino ad oggi, gli uffici scolastici provinciali hanno
ritenuto, nella stragrande maggioranza dei casi, di fare riferimento solo ed
esclusivamente al contratto sulla mobilità. E nel contratto della mobilità, il
divieto di trasferire d'ufficio il dirigente sindacale, in assenza di nulla osta
dell'organizzazione di appartenenza non c'è. In pratica, sembrerebbero convivere
due orientamenti. Entrambi autorevoli. Il primo, condiviso dall'amministrazione
centrale e dai sindacati firmatari del contratto di lavoro, secondo il quale, il
dirigente sindacale, sia esso componente di organo statutario o della Rsu, va
trasferito d'ufficio ogni qualvolta risulti soprannumerario. Senza chiedere il
nulla osta al sindacato di appartenenza. Il secondo, condiviso dall'Aran e dalla
prevalente giurisprudenza di merito, secondo il quale, l'assenza di nulla osta
sarebbe causa di nullità del provvedimento di mobilità autoritativa. Insomma una
questione molto controversa, che, con ogni probabilità, si risolverà solo quando
si giungerà ad una pronuncia della Cassazione
30 agosto 2005 |