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La scuola non paga i cellulari ai presidi
di G.V.
Dalla sentenza di condanna 16 febbraio 2001 n.191/2001/R della
Corte dei Conti della regione Toscana.
Ma i presidi (per meglio dire ex presidi, oggi dirigenti scolastici e manager)
si tengono al corrente delle normative di legge, sulle disposizioni degli organi
di controllo e, infine, delle condanne comminate a colleghi loro per danni
all’erario?
Sembra di no, a giudicare dalla cronaca recente.
Capita, ad esempio, che in un liceo della Campania, la dirigente compri un
cellulare. Non pensa solo a sé, lo acquista anche al dirigente amministrativo
(ex segretario).
A posteriori, pretende che il consiglio di istituto ratifichi la spesa. In altre
parole, che sia la scuola a pagare i telefonini.
Il suggerimento che si può dare ai membri dell’organo collegiale è di non
appoggiare la richiesta della dirigente, pena la chiamata in solido al pagamento
degli apparecchi telefonici e delle spese di utenza.
Ma è al corrente la dirigente del decreto legislativo 297 del 1994, Testo Unico,
che conferisce alle Amministrazioni locali, non alle scuole, quindi, l’onere
delle spese telefoniche?
In "Approfondimenti" alleghiamo, copia della sentenza del 16 febbraio 2001 n.191/2001/R
della Corte dei Conti della Regione Toscana, che condanna un preside al
pagamento del danno relativo all’acquisto del cellulare, inclusi gli interessi e
le spese di giudizio.
8 novembre 2005 |