Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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Sostegno scolastico, il giudice obbliga ad assumere insegnanti
È successo a Napoli, dove i genitori di una bambina con disabilità grave sono riusciti a ottenere per la figlia il sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico della piccola.

di Rolando Borzetti


Il dirigente scolastico deve, in presenza di alunni con disabilità particolarmente gravi, disporre di un sostegno adeguato, ricorrendo anche ad assunzioni di insegnanti a tempo determinato, in deroga ai limiti della dotazione organica. Il giudice ha ordinato, sul ricorso dei genitori, di assegnare a un'alunna disabile grave di Napoli il sostegno della attività scolastica per tutta la durata dell'orario scolastico di frequenza della piccola.

E' la terza ordinanza consecutiva positiva in tema di integrazione scolastica, dopo la prima dei giudici di Roma e la seconda, sempre della XI sezione civile di Napoli. Il fatto oramai, non costituisce novità in relazione al problema del sostegno didattico agli alunni svantaggiati. Ma è un fatto importante e non nuovo il riconoscimento che tale materia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. L'ordinanza pronunziata dal giudice unico, addetto al Tribunale di Napoli, sez.XI civile (procedimento 32504/2003), si fonda sul rilievo che i ricorrenti non hanno impugnato un provvedimento amministrativo, bensì hanno lamentato la lesione del diritto all'istruzione. Trattandosi di un diritto soggettivo inviolabile, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario, come giudice naturale dei diritti.

Il problema dell'istruzione e dell'assistenza a scuola dell'alunno disabile è fortemente avvertito dai genitori, giustamente anelanti per il proprio figlio a una formazione che possa consentire il possibile sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini. Altro fatto importante è quello che ordina al Comune di Casalnuovo di Napoli, di assegnare all'alunna "un idoneo servizio di assistenza scolastica per l'intero orario di frequenza scolastica", allontanando di fatto il “collaboratore scolastico” messo a disposizione dall'Istituto comprensivo S.M. Moro.

Insomma, anche in questa ordinanza, viene ribadito che l'assegnazione del sostegno per gli alunni in situazione di disabilità riconosciuta grave deve essere adeguata alla finalità di promuovere lo sviluppo del disabile, indipendentemente dai vincoli della dotazione organica degli insegnanti di sostegno. Il mancato o parziale soddisfacimento di tale diritto può esporre l'amministrazione al risarcimento del danno arrecato al soggetto. L'educazione all'istruzione non può essere impedita da difficoltà nell'apprendimento o da altre difficoltà derivanti dalla disabilità o connesse con essa; l’educazione all’istruzione prescinde dalla situazione di gravità e non ammette deroghe.

3 gennaio 2004

  Il testo delle ordinanze del Tribunale di Napoli