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Sostegno scolastico, il giudice obbliga ad assumere
insegnanti
È successo a Napoli, dove i genitori di una bambina con
disabilità grave sono riusciti a ottenere per la figlia il sostegno per tutta la
durata dell'orario scolastico della piccola.
di Rolando Borzetti
Il dirigente scolastico deve, in presenza di alunni con disabilità
particolarmente gravi, disporre di un sostegno adeguato, ricorrendo anche ad
assunzioni di insegnanti a tempo determinato, in deroga ai limiti della
dotazione organica. Il giudice ha ordinato, sul ricorso dei genitori, di
assegnare a un'alunna disabile grave di Napoli il sostegno della attività
scolastica per tutta la durata dell'orario scolastico di frequenza della
piccola.
E' la terza ordinanza consecutiva positiva in tema di integrazione scolastica,
dopo la prima dei giudici di Roma e la seconda, sempre della XI sezione civile
di Napoli. Il fatto oramai, non costituisce novità in relazione al problema del
sostegno didattico agli alunni svantaggiati. Ma è un fatto importante e non
nuovo il riconoscimento che tale materia rientri nella giurisdizione del giudice
ordinario. L'ordinanza pronunziata dal giudice unico, addetto al Tribunale di
Napoli, sez.XI civile (procedimento 32504/2003), si fonda sul rilievo che i
ricorrenti non hanno impugnato un provvedimento amministrativo, bensì hanno
lamentato la lesione del diritto all'istruzione. Trattandosi di un diritto
soggettivo inviolabile, la giurisdizione non può che appartenere al giudice
ordinario, come giudice naturale dei diritti.
Il problema dell'istruzione e dell'assistenza a scuola dell'alunno disabile è
fortemente avvertito dai genitori, giustamente anelanti per il proprio figlio a
una formazione che possa consentire il possibile sviluppo della sua personalità
e delle sue attitudini. Altro fatto importante è quello che ordina al Comune di
Casalnuovo di Napoli, di assegnare all'alunna "un idoneo servizio di assistenza
scolastica per l'intero orario di frequenza scolastica", allontanando di fatto
il “collaboratore scolastico” messo a disposizione dall'Istituto comprensivo
S.M. Moro.
Insomma, anche in questa ordinanza, viene ribadito che l'assegnazione del
sostegno per gli alunni in situazione di disabilità riconosciuta grave deve
essere adeguata alla finalità di promuovere lo sviluppo del disabile,
indipendentemente dai vincoli della dotazione organica degli insegnanti di
sostegno. Il mancato o parziale soddisfacimento di tale diritto può esporre
l'amministrazione al risarcimento del danno arrecato al soggetto. L'educazione
all'istruzione non può essere impedita da difficoltà nell'apprendimento o da
altre difficoltà derivanti dalla disabilità o connesse con essa; l’educazione
all’istruzione prescinde dalla situazione di gravità e non ammette deroghe.
3 gennaio 2004
Il testo delle
ordinanze del Tribunale di Napoli

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