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Gli anni Novanta (quelli della concertazione e
della pax sociale … per intenderci) sono gli anni di una vera e propria
rivoluzione, non solo nella scuola ma, nell'intero settore della Pubblica
amministrazione e in particolare nel pubblico impiego. Cambieranno in questi
anni i processi di formazione e di gestione del trattamento dei pubblici
impiegati (è così che il potere politico intende gli insegnanti), cambierà
anche l'orientamento delle leggi a riguardo dell'atteggiamento che gli
amministratori, politici e non, dovranno assumere nei confronti dei
cittadini. L'amministrazione – nella “ratio” normativa - non sarà più
autoreferenziale e il cittadino non dovrà essere più considerato un
questuante o, peggio, un suddito. Le istituzioni pubbliche dovranno essere
“trasparenti” ma che lo siano per davvero - a 13 anni dalla legge 241/90 - è
un'altra questione ... come ben sanno tutti quei docenti (nonché cittadini)
che chiedono tarasparenza nella gestione del Fondo di istituto (tanto per
fare un esempio a tutti noto). Cambia anche il lessico burocratico. Nella
scuola, con brutta espressione, si parla di "utenza" e di “operatori
scolastici” termini che, nella sostanza, indicano che – i già citati
“operatori” - sono responsabili dell'erogazione di un servizio essenziale e
- in quanto tale - soggetto ad alcune limitazioni.
Come il diritto di sciopero ... ad esempio.
Già nel 1993 il ministero della Pubblica istruzione riferendosi ai docenti,
nel Dlgs n. 470 del 10 novembre 1993, comincia a parlare di verifica dei
risultati ... che non è un'invenzione del centro-destra.
Lo stato giuridico "privatistico" del corpo docente
Le norme attuali che regolano lo stato giuridico dei docenti sotto il
profilo del rapporto di pubblico impiego riflettono la svolta subita da
quest'ultimo in base all'articolo 2 del Dlgs n. 29 del 2 febbraio 1993,
punto 2.
Esso così recita: (...)"i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
(...)". L'art. 447 del Testo unico n. 297 del 16 aprile 1994 avvertiva che
le norme in questione avrebbero dovuto armonizzarsi con i contratti
collettivi di lavoro previsti dal Dlgs n. 29 del 3 febbraio 1993. Come è
noto, tali contratti sono stati stipulati per il comparto scuola per la
prima volta il 4 agosto 1995, per la seconda il 26 maggio 1999 e per la
terza volta il 24 luglio 2003. Quest'ultimo contratto, per quanto attiene la
parte economica, avrà efficacia fino al 31 dicembre 2003.
I contratti collettivi nazionali di lavoro menzionati sono stati stipulati
in armonia con il tipo di servizio che i docenti dovranno prestare nel
quadro, completamente nuovo, che viene delineato dall'autonomia scolastica.
Autonomia scolastica che ha il suo perno nella dirigenza scolastica
così come è stata voluto ed interpretata dal centro-sinistra che ha recepito
una esplicita richiesta formulata – in un congresso svoltosi a Lerici nel
1983 – dai capi di istituto.
In quell’occasione per la prima volta si cominciò a parlare di un'estensione
a tutte le scuole di quella personalità giuridica e autonomia operativa
della quale da sempre godevano gli istituti tecnici e gli istituti
professionali, nonché altre istituzioni scolastiche speciali. La richiesta
aveva a che fare con la necessità di gestire con speditezza ed efficacia
anche tutte le forme di innovazione didattica che si erano moltiplicate con
l'espandersi delle sperimentazioni. Si trattava anche di riconoscere ai capi
d'istituto le difficoltà di gestire i grandi numeri in termini di alunni,
personale e risorse ai quali le scuole erano pervenute negli anni. Anche
le scuole erano Stato, in quanto garanti di quel diritto allo studio
tutelato dalla Costituzione, ma i capi d'istituto non intendevano più, anche
nell'ambito di quell'atmosfera che aleggiava nel Paese e delle stesse leggi
che andavano rivoluzionando la Pubblica amministrazione (sempre più in senso
privatistico), essere solo soggetti passivi, meri esecutori di leggi e
circolari spesso retrograde o assurde. Volevano essere la forza motrice
dell'innovazione.
La rivoluzione copernicana che – per ironia della sorte – è stata
voluta dal centro-sinistra ma … viene gestita dal centro-destra è
racchiusa in un quasi nascosto articolo di una legge amministrativa: ovvero
nell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, contenente la "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti
locali e per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione
amministrativa".
Le norme relative all'autonomia scolastica, che sono entrate a regime il
primo settembre del 2000, si integrano con il regolamento Dpr 8 marzo 1999
n. 275, e non avrebbero mai potuto essere adottate se non si fossero fatti
prima i conti con la fattibilità dimensionale, e quindi anche finanziaria,
dell'operazione.
Per questo motivo, si doveva procedere prima a un dimensionamento (mediante
gli accorpamenti) ottimale delle istituzioni scolastiche esistenti e fu
questa l'occasione per incrementare quelle funzioni di responsabilità che in
ogni campo e da tempo venivano rivendicate dalle Regioni e dagli enti
locali.
A questi veniva affidata la razionalizzazione della rete scolastica prevista
con il Dpr n. 233 del 18 giugno 1998.
Poi è stata la volta della cosiddetta "parità" tra scuole statali e scuole
pubbliche non governative. Queste ultime, soprattutto le scuole religiose,
afflitte da reali problemi di bilancio per la crisi delle vocazioni, che le
obbliga a rivolgersi a docenti laici, hanno chiesto allo Stato di
riconoscere all'istruzione non statale uno status di pariteticità con le
scuole statali, insieme alle quali sono certe di assolvere la medesima
funzione di pubblico servizio. A questo ci ha pensato la legge 62/2000.
Questa è la verità storica. Le polemiche non mi interessano.
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