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Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Decreto ministeriale del 3 ottobre
2006
Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento
di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro
che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai
sensi dell'art. 1/sexies legge 31/3/2005, n. 43 e dell'art. 3/bis legge
17/8/2005, n. 168 (Rif. G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi n.76 del 06/10/2006)
INFORMAZIONE A CURA DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI
IL MINISTRO
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo
regolamento di attuazione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324
recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma
dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete
scolastica con particolare riferimento all'art. 21;
Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e in particolare gli artt. 25 e 29;
Vista la
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2002), con
particolare riferimento all'art. 19 e all'art. 22;
Vista la
legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni sull'equiparazione tra il
diploma di educazione fisica e la laurea in Scienze delle attività motorie e
sportive;
Visto il
decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella
legge 22 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola,
l'Università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'Alta formazione artistica
e musicale, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lett. c);
Vista la
legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle
norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di
ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e
grado;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo
per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la
legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Vista la
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e in particolare l'art. 39;
Vista la
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice per la
protezione dei dati;
Visto il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato
il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area V della dirigenza
scolastica del comparto Scuola;
Vista la
legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il
D.P.C.M. del 30 maggio 2001, n. 341 concernente il regolamento relativo ai
criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso
selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
Visto il
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni in legge 14 maggio
2005, n. 80, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, reso
nell'adunanza del 9/12/2002;
Visto il
D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in
legge 31 marzo 2005, n. 43 e in particolare l'art. 1/sexies, con il quale
tutti i posti disponibili al 1° settembre 2006 vengono messi a concorso;
Visto il
D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni in
legge 17 agosto 2005, n. 168 e in particolare l'art. 3/bis;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici distinte
per settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale;
Vista la
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
Visto il
D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri";
Visto il
D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto
2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7183/2005 concernente
l'ammissione al corso-concorso riservato per dirigenti scolastici dei docenti di
materie artistico-professionali e di arte applicata con incarico di presidenza
nei licei artistici e negli istituti d'arte;
Vista la
sentenza della Corte Costituzionale 3/11 maggio 2006, n. 190;
Considerato che il numero dei posti di dirigente scolastico da mettere a
concorso deve essere determinato con riferimento all'anno scolastico 2006/2007;
Considerato, altresì, che, dal numero complessivo dei posti relativi al citato
a.s. 2006/2007, deve essere detratto il numero dei posti da destinare al
conferimento delle nomine degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di cui alla
legge 31 marzo 2005, n. 43 sopracitata;
Visto il D.P.C.M. del 6 settembre 2006, in corso di registrazione, con il quale
si autorizza, ai sensi
dell'art. 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'avvio
della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1.458 dirigenti scolastici
riservata a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un anno le
funzioni di preside incaricato;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema informativo del Ministero
della Pubblica Istruzione in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando del
corso-concorso selettivo di formazione previsto
dall'art. 1/sexies della citata legge 31 marzo 2005, n. 43 riservato a
coloro che hanno ricoperto almeno un anno di incarico di presidenza entro l'anno
scolastico 2005/2006;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
DECRETA
Art.
1 - Concorso e posti
1. In attuazione
dell'art. 1/sexies della legge 31
marzo 2005, n. 43 e
dell'art. 3/bis della legge 17 agosto 2005, n. 168,
è indetto un corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento
nell'ambito dell'Amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici
dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato a
coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno
un anno, entro l'a.s. 2005/2006, le funzioni di
preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o di vice direttrice
incaricata negli istituti educativi e che abbiano i requisiti di cui al
successivo art. 4.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, distinto
rispettivamente per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di
primo grado, per la scuola secondaria superiore e per il settore delle
istituzioni educative, in relazione al provvedimento
di programmazione per il triennio 2006/2009 citato in premessa, è determinato in
n. 1.458 posti complessivi, come riportato nell'allegato 1 che è parte
integrante del presente decreto. Con successivo provvedimento sarà
rideterminato il numero effettivo dei posti vacanti
e disponibili al 1° settembre 2006 ai sensi delle disposizioni contenute nella
citata
legge n. 43/2005, art. 1/sexies,
previa autorizzazione ai sensi
dell'art. 39, comma 3/bis della legge n. 449/1997.
3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno,
riportati
nell'allegato 1, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando.
Art. 2 - Organizzazione del concorso
1. In applicazione
dell'art. 29, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001 la procedura concorsuale si
svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del
corso-concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e
corretto espletamento delle procedure concorsuali, approva le graduatorie di
merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art.
7.
Art. 3 - Articolazione della procedura
concorsuale
1. La procedura concorsuale a livello regionale si
articola nel modo seguente:
a) esame di ammissione;
b) valutazione dei titoli culturali, professionali e dell'anzianità di servizio
maturata quale preside incaricato;
c) periodo di formazione;
d) esame finale.
Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie
generali di merito distinte per ciascun settore formativo e sono dichiarati i
vincitori nei limiti dei posti messi a concorso
(All. 1) di cui al precedente articolo 1, comma 2.
Art. 4 - Requisiti per l'ammissione
1. Al corso-concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale
docente ed educativo, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, in
possesso di laurea o titolo equiparato, che ha maturato, dopo la nomina in
ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi
settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado, o della
scuola secondaria superiore o degli istituti educativi e che ha ricoperto per
almeno un anno le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore
incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi. Il requisito
di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato
prestato in settori formativi diversi.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato
per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Il requisito di avere ricoperto per almeno un anno la funzione di preside
incaricato di cui al comma 1, si considera posseduto anche da coloro nei cui
confronti sia stata disposta la conferma dell'incarico di presidenza per l'anno
scolastico 2006/2007, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 190/2006.
4. Sono ammessi, ai sensi
dell'art. 412, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994, i docenti di materie
artistico-professionali e di arte applicata, incaricati della presidenza nei
licei artistici e negli istituti d'arte, privi di laurea o di titolo equiparato
ed in possesso degli altri requisiti di cui al comma 1.
5. Per le scuole aventi particolari finalità sono ammessi a partecipare coloro i
quali sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al succitato comma 1, dei
titoli di specializzazione previsti
dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/1994.
6. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole
statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed
educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.
7. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi
valutabili a tutti gli effetti come servizio d'istituto ai sensi delle
disposizioni vigenti.
8. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.
9. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione.
10. L'Ufficio scolastico regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per
carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 5 - Termine e modalità
di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione al corso-concorso selettivo di formazione,
redatta su carta semplice, conformemente all'allegato n. 2, può essere
presentata direttamente, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, all'Ufficio scolastico regionale ubicato nel capoluogo della
regione prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile purché venga
consegnata o spedita entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio
scolastico regionale.
2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile. Le domande dei candidati residenti o comunque in
servizio all'estero, da produrre entro il suindicato termine, potranno essere
inoltrate tramite la competente Autorità diplomatica o consolare.
3. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione
a scelta del candidato e per i posti di un solo settore formativo per il quale,
dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di servizio, salvo
quanto previsto dai commi successivi.
4. Il settore formativo di partecipazione al concorso per gli insegnanti di
scuola dell'infanzia è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di
primo grado.
Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi,
il settore formativo di partecipazione al concorso è quello ove il candidato ha
prestato più anni di servizio di ruolo.
5. A parità di anni di servizio in più settori formativi il candidato deve
indicare il settore formativo ove è titolare al momento della domanda.
Art. 6 - Dichiarazioni da formulare
nella domanda
1. Nella domanda di ammissione
(All. 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a
pena di esclusione dal corso-concorso selettivo di formazione:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il diploma di laurea posseduto con l'esatta indicazione dell'Università che
l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto
riportato;
d) il settore formativo al quale s'intende concorrere;
e) la regione nella quale s'intende partecipare;
f) la cattedra e/o il posto di titolarità;
g) la sede e l'istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero
sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo
indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché
l'istituzione o l'Ufficio presso il quale prestano servizio e la data di
inizio);
h) la data della prima nomina in ruolo nonché, eventualmente, quella della
nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
i) l'effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori
formativi e l'effettiva anzianità di servizio in qualità di preside incaricato;
l) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento
interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa);
m) di non trovarsi nelle condizioni previste
dall'articolo 497 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
n) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra
regione o per altro settore formativo;
o) di autorizzare l'Amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali
contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai
fini di cui all'art. 22.
Nella medesima domanda gli aspiranti dovranno dichiarare i seguenti titoli:
p) i titoli suscettibili di valutazione secondo l'allegata tabella di
valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione;
q) i titoli di preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 14 del presente
bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al corso-concorso.
I titoli di cui alle lettere p) e q) non saranno presi in considerazione se non
dichiarati.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il
quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al
concorso. E' onere del candidato comunicare, mediante lettera raccomandata,
indirizzata all'Ufficio dove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al
concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.
2. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e
telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
3. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a
mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell'art. 16 della legge n. 68/1999.
4. Ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art.
39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Art. 7 - Cause di
esclusione dal corso-concorso selettivo di formazione
1. Non sono ammessi al corso-concorso:
a) coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato
nell'art. 5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 4 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi
civili delle Pubbliche Amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
b) coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di
partecipazione;
c) coloro che hanno presentato domanda di ammissione al corso-concorso per più
regioni o per più settori formativi;
d) coloro che al primo settembre 2007 non saranno in possesso del requisito
dell'età richiesto per perfezionare il rapporto di lavoro con l'assunzione in
servizio;
e) coloro che hanno omesso le dichiarazioni di cui all'art. 6.
Art. 8 - Commissioni
giudicatrici
1. La commissione giudicatrice
è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre
settori formativi ed è nominata con decreto del Dirigente generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel
D.P.C.M. 30/5/2001, n. 341, pubblicato nella G.U. n. 207, serie generale,
del 6/9/2001.
2. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo
dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato,
salvo motivata impossibilità, alle donne.
Art. 9 - Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli
1. Le domande di partecipazione al corso-concorso, i titoli valutabili e i
documenti non sono soggetti all'imposta di bollo (art.
1, legge n. 370/1988 e successive modificazioni).
2. I titoli valutabili sono quelli di cui alla tabella di valutazione dei
titoli, allegata al presente decreto, e devono pervenire, in allegato alla
domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della
domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 2 possono essere prodotti:
a) in originale o copia autenticata;
b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di cui
all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conoscenza
del fatto che la copia è conforme all'originale
(All. 3). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente
addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita già
sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del
documento d'identità del dichiarante medesimo;
c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
(All. 4), o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(All. 3).
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto
delle dichiarazioni di cui al comma 3 (art.
71 del D.P.R. n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 10 - Esame di
ammissione e valutazione dei titoli
1. L'esame di ammissione, per l'accesso al corso di formazione, consiste in una
prova colloquio da sostenere individualmente davanti la commissione sulle
seguenti tematiche:
• ruolo del dirigente scolastico;
• organizzazione della scuola: rapporti col territorio, tecnologie, processi e
relazioni;
• la scuola dell'autonomia: innovazioni e progettualità;
• coordinamento delle risorse e gestione dei conflitti;
• efficienza ed efficacia dell'azione formativa e qualità del servizio
scolastico (aspetti gestionali della formazione e di funzionamento della
comunità scolastica);
• obiettivi formativi e criteri di verifica;
• le richieste dell'utenza e la promozione dello sviluppo della scuola.
2. La prova colloquio, della durata di regola di 45 minuti, tende ad accertare
le conoscenze e le competenze relative alle aree tematiche sopra indicate,
nonché le capacità professionali idonee anche a gestire i processi di
trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia. La prova consiste in
una discussione ed analisi di situazioni riferite all'esperienza professionale
del candidato, sulla base di tre tematiche proposte dal candidato medesimo.
La prova colloquio è valutata con riferimento ai seguenti criteri:
• padronanza dei temi affrontati;
• competenza sui processi formativi;
• competenza gestionale;
• competenza relazionale;
• competenza ad organizzare e a coordinare.
3. La prova colloquio è valutata in ventesimi.
4. Superano la prova i candidati che conseguono una votazione di almeno 14/20.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato, che è affisso nella sede degli esami.
6. La valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali indicati
nell'allegata tabella, che è parte integrante del presente decreto, è effettuata
dopo la prova colloquio.
7. Ultimate la prova colloquio e la valutazione dei titoli, la commissione, ai
fini dell'accesso al corso di formazione, forma graduatorie generali di merito,
distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva
determinata dalla somma del voto riportato nella prova colloquio e del punteggio
riportato nella valutazione dei titoli.
8. Con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto
stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da
più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli
ammessi al corso di formazione - distinte per ciascun settore formativo - entro
il limite numerico dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del presente
decreto, maggiorato del dieci per cento; l'eventuale frazione di posto è
arrotondata per eccesso.
9. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma 8 è pubblicato
all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete
intranet del Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 11 - Documenti di riconoscimento
1. Per essere ammessi a sostenere le
prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 12 - Diario e sede di
svolgimento delle prove d'esame
1. Le prove d'esame di cui
agli artt. 10 e 16 si svolgono nel capoluogo di regione.
2. Ai candidati che devono sostenere la prova colloquio, di cui all'art. 10, è
data comunicazione scritta da parte dell'Ufficio scolastico regionale, almeno 20
gg. prima della data di svolgimento della stessa, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora
di svolgimento della prova scritta, di cui all'art. 16, comma 2, sarà data dal
suddetto Ufficio scolastico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
3. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono
presentare nella sede di esame in tempo utile. Perde il diritto a sostenere la
prova il concorrente che non si presenta nel luogo e nell'ora (del giorno, del
mese e dell'anno) stabiliti dall'Amministrazione.
4. La vigilanza durante la prova scritta, di cui al successivo art. 16, è
affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione
esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di
vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta
dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i
componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova scritta abbia luogo
in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio
un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del
corso-concorso, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di
vigilanza.
6. Ai fini di quanto previsto
dall'art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere
le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati
portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al
concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Devono, inoltre, inviare alla competente Autorità
scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al
fine di concordare con l'Ufficio le modalità di svolgimento della prova.
L'istanza può essere inviata anche a mezzo telefax o via e-mail e le modalità di
svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente.
Dell'accordo raggiunto l'Amministrazione redige un sintetico verbale che invia
all'interessato.
7. Le prove del corso-concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art.
6, comma 2, D.P.R. 9/5/1994, n. 487).
8. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni
dettate al riguardo
dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n. 686/1957 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 13 - Termine
per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di
preferenza elencati al successivo art. 14, sempreché dichiarati nella domanda di
partecipazione ai sensi dell'art. 6, devono essere posseduti non oltre la data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
corso-concorso e i relativi certificati, in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, devono essere
presentati da parte dei candidati interessati, al competente Ufficio scolastico
regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il
colloquio di cui al precedente articolo 10. La loro mancata presentazione entro
i termini previsti dal presente articolo comporta la non valutazione dei titoli
medesimi.
Art. 14 - Preferenze a parità di
merito
1. Ai sensi
dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9/5/1994, n. 487
e successive modificazioni, a parità di
merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno di un anno, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla minore età.
Art.
15 - Durata, struttura e contenuti
del periodo di formazione
1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli
Uffici scolastici regionali. Il periodo di formazione si svolge presso una o più
sedi da stabilire dagli Uffici scolastici regionali, che
provvederanno a disporre la destinazione dei candidati ammessi, dandone
comunicazione in tempo utile.
2. Il corso di formazione della durata di quattro mesi, comprensivo di moduli di
formazione comune e di moduli di formazione specifici per i diversi settori
formativi, si articola in 160 ore di lezione frontale anche in modalità
e-learning
integrato organizzate in modo da consentire ai concorrenti l'espletamento del
servizio.
Il corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie dei
candidati ammessi al periodo di formazione, di cui all'art. 10, comma 8.
3. Le attività di formazione sono finalizzate fondamentalmente
a incrementare le competenze:
• di analisi del contesto su cui opera la scuola;
• di progettualità formativa;
• di gestione dell'organizzazione scolastica;
• di relazione con i soggetti interni ed esterni all'organizzazione scolastica;
• giuridiche, finanziarie e informatiche.
I contenuti delle attività formative sono indicati nell'apposito allegato
tecnico che è parte integrante del presente decreto.
4. I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si caratterizzano
come attività di riflessione, fondazione e consolidamento delle competenze
richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La loro durata
complessiva è indicata nell'apposito allegato
tecnico.
5. I moduli di formazione specifica si caratterizzano come attività mirata per
ciascuno dei settori formativi previsti, relativamente alla conoscenza del
contesto, delle caratteristiche e delle esigenze formative della popolazione di
riferimento. La loro durata complessiva è indicata nell'apposito
allegato tecnico.
6. Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il
giorno dell'inizio del corso presso la sede prevista sono considerati
rinunciatari.
7. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può
superare 1/6 delle ore complessive relative alla parte svolta in presenza, come
indicato dall'allegato tecnico.
8. Al termine del periodo di formazione, coloro che non hanno superato il numero
di assenze di cui al comma 7, svolgono l'esame finale di cui all'art. 16. Prima
di detto esame, i medesimi candidati devono presentare il progetto, di cui
all'art. 16, comma 3, lettera a), all'Ufficio
scolastico regionale che provvederà ad inoltrarlo alla commissione esaminatrice.
Art.
16 - Esame finale
1. L'esame finale, davanti la commissione di cui
all'art. 2 del D.P.C.M. n. 341 del 30/5/2001, al
termine del periodo di formazione, si articola in una prova scritta della durata
di 6 ore e in una prova orale della durata di regola di 45 minuti ed è
finalizzato ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio
del ruolo di dirigente scolastico.
2. Per la prova scritta si applica
l'art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994. La prova scritta mira
all'accertamento delle capacità del candidato di analizzare e risolvere problemi
professionali e verte sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo
di formazione.
3. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto la prova
scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del
candidato e si articola:
a) nella presentazione e discussione di un progetto relativo ai profili
dell'autonomia predisposto dal candidato sulla base dell'esperienza di preside
incaricato;
b) nella discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell'organizzazione
scolastica; all'analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione
formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti
approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune e nei
moduli di formazione specifica di cui all'apposito allegato tecnico;
c) nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, con prevalente
riferimento alla pratica informatica, e dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una
verifica applicativa, nonché nell'accertamento della conoscenza delle
problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli
strumenti informatici.
4. La valutazione dell'esame finale è espressa in sessantesimi, con un unico
voto. Superano l'esame finale i candidati che conseguono una votazione
complessiva per le due prove (scritta e orale) non inferiore a 42/60.
Art. 17 - Graduatorie
1. Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di
merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione
complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle graduatorie
di merito per l'ammissione al corso di formazione, di cui all'art. 10, comma 8,
e del voto riportato nell'esame finale, di cui all'art. 16.
2. Con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto
stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da
più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte per
ciascun settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso-concorso nei
limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori formativi.
3. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con
declaratoria dei vincitori del corso-concorso in parola è pubblicato all'albo
dell'Ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione
tramite la rete intranet del Ministero della Pubblica Istruzione.
4. I candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali di merito di
ciascun settore formativo di cui al comma 3, possono chiedere, al fine di essere
dichiarati vincitori del corso-concorso, di essere inseriti in calce alle
corrispondenti graduatorie di altri Uffici scolastici regionali che abbiano
graduatorie con un numero di candidati vincitori inferiore ai posti messi a
concorso.
5. La domanda, redatta in conformità all'allegato n. 5, contenente la
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del punteggio conseguito nella
graduatoria generale di merito di cui al comma 2 può essere presentata agli
Uffici scolastici regionali presso cui si desidera ottenere la nomina con
l'indicazione dell'ordine di preferenza ed entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 da parte
dell'Ufficio scolastico regionale che per ultimo conclude la procedura
concorsuale.
Tale data sarà resa nota anche dal Ministero della Pubblica Istruzione con
apposita comunicazione tramite la rete intranet del Ministero.
Copia delle domande deve essere trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio
scolastico regionale ove il candidato figura iscritto nelle graduatorie generali
di merito.
6. Sulla base delle domande pervenute e del punteggio dichiarato dal candidato,
vengono compilate, dalla competente commissione, graduatorie generali di merito
per ciascun settore formativo, aggiuntive delle graduatorie di cui al comma 2.
Nelle suddette graduatorie aggiuntive sono iscritti un numero di candidati non
superiore ai posti residuati in ciascun settore formativo dopo le nomine di cui
al precedente comma 2.
7. Con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, sono approvate le
graduatorie generali di merito aggiuntive di ciascun settore formativo e sono
dichiarati gli ulteriori vincitori del corso-concorso.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato all'albo dell'Ufficio
scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete
intranet del Ministero della Pubblica Istruzione.
9. I candidati inseriti nelle graduatorie aggiuntive di cui al comma 7 sono
depennati dalle corrispondenti graduatorie dell'Ufficio scolastico regionale di
provenienza sulla base di un'apposita comunicazione dell'Ufficio scolastico
regionale che ha approvato le graduatorie aggiuntive.
10. I candidati che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che, in
relazione al punteggio dichiarato, non vengono inseriti per insufficienza dei
posti messi a concorso, nelle graduatorie di cui al comma 7, restano iscritti
nelle graduatorie dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.
Art. 18 - Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare
all'Ufficio scolastico regionale competente entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione o, comunque, non oltre
il primo mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l'idoneità fisica
al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da un medico dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al
servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
2. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli
estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del
sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un
istituto o un laboratorio autorizzato.
3. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa
non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al
normale e regolare rendimento di lavoro.
4. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere
rilasciato esclusivamente dalla Asl di appartenenza dell'aspirante e contenere,
oltre all'attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento
sierologico ed un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità,
nonché una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame
obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacità
lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle
funzioni da svolgere.
5. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei
documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari
categorie.
Art. 19 - Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori in ciascun settore formativo e in regola con
la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in
qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le
assunzioni sono effettuate per ciascun settore formativo nell'ordine delle
graduatorie finali di cui all'art. 17 previa stipulazione di apposito contratto
individuale di lavoro, a norma del
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica
dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto Scuola.
2. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova
disciplinato dal
Contratto Collettivo Nazionale, di cui al comma 1.
3. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico
relativo alla predetta qualifica prevista dal ripetuto
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente.
Art. 20 - Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di
lavoro
1. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza giustificato
motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa
graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori,
l'Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo
l'ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 21 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro
60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
Art. 22 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo
dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso
medesimo ed avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere
utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l'esclusione dal concorso e/o la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento
dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il competente dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale.
Art. 23 - Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto Scuola.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV
serie speciale - "Concorsi ed esami".
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tar competente).
Roma, 3 ottobre 2006
IL
MINISTRO
Giuseppe Fioroni
ALLEGATO TECNICO
Contenuti dell'attività formativa del corso-concorso, ai sensi dell'art. 15.
MODULI DI FORMAZIONE COMUNE
(120 ore complessive
di cui 60 in modalità e-learning integrato)
• Il dirigente scolastico nel nuovo quadro di
sistema
a) Il quadro di sistema
– I processi di innovazione in corso nei sistemi
scolastici e formativi europei.
– Il nuovo Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana: i rapporti
Stato, regioni, enti locali e i riflessi in campo scolastico e formativo.
– Il cambiamento della Pubblica Amministrazione: la cultura del servizio, del
progetto, della trasparenza e dell'affidabilità.
– La riorganizzazione dell'Amministrazione scolastica.
– La riforma del sistema educativo di istruzione e formazione: i processi in
atto.
– L'istituzione scolastica autonoma: aspetti formativi, giuridici,
amministrativi, organizzativi, comunicativi e relazionali.
b) Il dirigente scolastico: profilo, ruolo e
funzioni
– Le dimensioni del ruolo e le relative competenze (culturali, gestionali,
amministrative, finanziarie, organizzative, relazionali) anche alla luce degli
istituti giuridici previsti dal C.C.N.L. della dirigenza scolastica - Area V e
dal C.C.N.I. del comparto Scuola.
– La responsabilità dirigenziale e la correlata valutazione.
– Il processo negoziale e la conduzione delle trattative. La
gestione delle relazioni sindacali d'istituto.
– La gestione delle risorse professionali. La formazione come leva
strategica per lo sviluppo organizzativo e professionale. Le metodologie per la
formazione degli adulti professionalizzati e le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
• La gestione amministrativo-contabile e il
controllo di gestione
– Il programma annuale e il controllo di gestione.
– La contabilità e il budget.
– L'attività contrattuale.
– I controlli interni ed esterni.
– I rendiconti periodici e l'analisi dei risultati con riferimento ai parametri
dell'efficacia e dell'efficienza.
– Criteri di sviluppo della qualità nei servizi della Pubblica Amministrazione
ed in particolare nelle istituzioni scolastiche.
– La previdenza integrativa.
– La gestione del contenzioso a livello di istituto.
• Il lavoro per obiettivi e per progetti
– La gestione dei progetti (project
management).
– La conduzione dei gruppi di progetto.
• La comunicazione e le relazioni nel
contesto scolastico
– Il contesto relazionale.
– I rapporti con i soggetti all'interno all'organizzazione scolastica: docenti,
genitori, organi collegiali, direttori dei servizi generali e amministrativi,
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
– I rapporti con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio.
– I rapporti con l'Amministrazione scolastica.
– La comunicazione organizzativa all'interno dell'istituzione scolastica.
– La comunicazione istituzionale verso l'esterno.
– La comunicazione interpersonale.
– La gestione dei conflitti.
• La sicurezza nella scuola
– La normativa sulla sicurezza nella scuola e le responsabilità del dirigente
scolastico.
– Sicurezza, prevenzione e protezione: obblighi, procedure e soggetti.
– La promozione della cultura della sicurezza come base per i comportamenti di
tutti i componenti della comunità scolastica.
• L'informatica e la lingua straniera
– Il ruolo dell'innovazione tecnologica nella scuola.
– Le reti tra scuole e i portali web.
– Hardware, software, humanware.
– L'uso degli strumenti informatici.
– L'uso del software per la videoscrittura.
– L'uso del software per il foglio di calcolo.
– L'uso di internet e della posta elettronica.
– Elementi di conoscenza della lingua inglese con prevalente riferimento alla
pratica informatica.
MODULI
DI FORMAZIONE SPECIFICA
(40 ore complessive di
cui 20 in modalità e-learning integrato)
• L'analisi del contesto
esterno alla scuola
– Le dimensioni del contesto: economiche e socio-culturali.
– I bisogni educativi specifici del contesto.
– La mappa dei soggetti e delle risorse.
– L'integrazione tra scuola e territorio, tra scuole e tra sistemi formativi.
– Il partenariato. Il lavoro in rete.
• La progettazione dell'offerta formativa e
dei percorsi didattici
– L'elaborazione del Piano dell'offerta formativa.
– La personalizzazione dei percorsi didattico-educativi.
– Gli alunni con difficoltà di apprendimento:
strategie di intervento.
– Gli alunni in situazione di handicap: strategie di intervento.
– La dimensione orientativa dei percorsi formativi.
– L'organizzazione didattica per la personalizzazione e l'individualizzazione:
tempi, spazi, gruppi di alunni, utilizzazione delle risorse professionali.
– La valutazione degli alunni: le funzioni e le competenze dell'Invalsi e quelle
dei docenti.
– Strumenti di valutazione delle competenze individuali.
– La valutazione della qualità dell'offerta formativa: le funzioni e le
competenze dell'Invalsi e l'autovalutazione
d'istituto.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA
GRADUAZIONE DEI PRESIDI INCARICATI
AI FINI DELL'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE
I punteggi, rapportati a 20/20, sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle
seguenti categorie:
1. TITOLI CULTURALI
punteggio massimo
7/20
2. TITOLI DI SERVIZIO E
PROFESSIONALI
punteggio massimo 13/20
TITOLI CULTURALI (fino
ad un massimo di punti 7)
1) Titolo di ammissione - diploma di laurea - (fino
ad un massimo di punti 4):
– votazione fino a 79/110 punti
0,75
– votazione da 80/110 a 84/110 punti
1,15
– votazione da 85/110 a 89/110 punti
1,55
– votazione da 90/110 a 94/110 punti
1,95
– votazione da 95/110 a 99/110 punti
2,35
– votazione da 100/110 a 104/110 punti
2,75
– votazione da 105/110 a 109/110 punti
3,15
– votazione da 110/110 punti
3,55
– votazione 110/110 con lode punti
4,00
(Nota) Le lauree e i titoli ad esse
dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificati
devono essere rapportate a 110.
Ove la votazione non si desuma dalla
certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel caso
di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.
2) Altri titoli culturali (fino
a un massimo di
punti 3):
a) per ogni altra laurea punti 1,50
b) per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di
perfezionamento con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento
universitario o direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria
statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore
legale ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso
propri consorzi avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati
per ogni anno di durata del corso punti 0,50
c) dottorato di ricerca punti 1,50
d) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da
Università, C.N.R. ed enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un
biennio:
– per ogni anno punti
0,50
e) master per l'organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche
conseguito in Italia o all'estero:
– per ogni anno punti
0,70
f) altri master conseguiti in Italia e all'estero da laureati presso Università
italiane:
– per ogni anno punti
0,50
TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI
(1) (2) (fino ad un massimo di
punti 13):
1) Per ogni anno di servizio maturato come preside incaricato oppure come vice
rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi
punti
1,00
– fino ad un massimo di
punti 10
2) Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore vicario in circoli
didattici dati in reggenza punti
0,50
– fino ad un massimo di
punti 5
3) Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o
vicepreside, addetto alla vigilanza in sezioni staccate o direttore di scuola
coordinata di istituto professionale punti
0,30
– fino ad un massimo di
punti 3
4) Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto
punti
0,10
– fino ad un massimo di
punti 1
5) Per ogni anno di incarico per l'espletamento di specifiche funzioni obiettivo
punti 0,10
– fino ad un massimo di
punti 0,30
6) Per ogni anno di incarico quale rappresentante della componente docente nella
giunta esecutiva degli OO.CC.
punti 0,10
– fino ad un massimo di
punti 1
7) Per ogni anno di incarico per l'organizzazione e il coordinamento periferico
del servizio di educazione fisica di cui all'art. 307 del D.L.vo n. 297/1994
punti
0,05
– fino ad un massimo di
punti 0,50
8) Per ogni anno di servizio prestato presso le Università
in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della legge n. 315/1998 punti
0,05
– fino ad un massimo di
punti 0,15
9) Per ogni anno di servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica
centrale e periferica per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica ex art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998
punti
0,10
– fino ad un massimo di
punti 0,30
10) Per l'inclusione nella graduatoria di merito in concorso per titoli ed esami
per l'accesso al ruolo direttivo (si valuta
un solo concorso) punti
1,00
11) Per l'inclusione nella graduatoria di merito in concorso per titoli ed esami
per l'accesso al ruolo ispettivo (si valuta
un solo concorso) punti
1,00
12) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso Amministrazioni statali,
regionali ed enti locali con qualifica dirigenziale
punti
0,20
– fino ad un massimo di
punti 1,00
13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso Amministrazioni statali,
regionali ed enti locali con qualifica corrispondente all'ex carriera direttiva
punti
0,10
– fino ad un massimo di
punti 0,50
(1) I punteggi previsti dalla presente
tabella sono cumulabili tra di loro fino al limite
massimo. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più
incarichi si valuta solo quello che dà titolo a
maggior punteggio.
(2) Gli incarichi debbono essere stati
previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.
ALLEGATI:
ALLEGATO
1 - TABELLA NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI
ALLEGATI 2 e 2/1 - MODELLI DI
DOMANDA
ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'
ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ALLEGATO 5 - MODELLO RISERVATO
AL PERSONALE SCOLASTICO CHE HA RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO PER
ALMENO UN ANNO
Napoli, 27 aprile 2006.
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