10 NOVEMBRE 2009 –
Quando si impugna una graduatoria per rivendicare una posizione migliore
rispetto a quella accordata da un Ufficio scolastico provinciale occorre
rivolgersi al giudice ordinario, cioè al giudice del lavoro e non al Tar,
poiché la giurisdizione amministrativa non è competente a decidere in
merito. Proprio per «carenza di giurisdizione del giudice amministrativo»,
il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 1928, ha respinto come
inammissibile un ricorso presentato dalla professoressa Maria Assunta
Pinotti, docente precaria di matematica alle medie di primo grado.
L’insegnante aveva chiesto l’annullamento della graduatoria ad esaurimento
di Modena per il biennio 2009-2011 nella classe di concorso A059 nella
parte in cui essa stessa era stata inserita nella diciannovesima posizione
anziché nella seconda di terza fascia e ciò sulla base del D. M. 42/2009
secondo cui non è possibile spostare da una graduatoria a un’altra i 24
punti aggiuntivi ottenuti con l’abilitazione presso la Ssis. Il
decreto era stato annullato dal Tar del Lazio nei mesi precedenti
(cfr.
Tar Lazio, sentenza n. 10728/2008)
(<-clicca su copia cache) con una decisione che aveva indotto migliaia di
“sissini” a rivolgersi ai Tar per chiedere l’avanzamento in graduatoria.
Il giudizio di inammissibilità dei giudici amministrativi bolognesi è
destinato ora a sparigliare le carte nella babele di ricorsi in atto nel
settore del reclutamento scolastico poiché si fonda su una pressoché
inattesa dichiarazione di «carenza di giurisdizione del giudice
amministrativo». Secondo il Tar emiliano, come pure aveva annunciato la
Gilda nei giorni scorsi
attaccando le posizioni dell’Anief
«le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della
scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in
graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla
giurisdizione del giudice ordinario» e non ai giudici amministrativi. In
sostanza la posizione dell’iscritto assume la qualifica di diritto
soggettivo e non di interesse legittimo. Già nel 2008 le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (sentenza del 13 febbraio 2008 n. 3399) avevano
indicato la nuova via giurisprudenziale, che peraltro è meno costosa e non
è sottoposta ai brevissimi termini di decadenza. Ora la professoressa ha
sei mesi di tempo per riassumere la causa davanti al giudice del lavoro di
Modena. I
ricorsi, aveva spiegato la Gilda, riferendosi
all’altra questione dell’inserimento a pettine,
«sono stati presentati al giudice sbagliato, e sono stati accolti solo
perché l’Avvocatura dello Stato ed il Ministero sembrano non essersene
accorti». Citando espressamente la giurisprudenza delle Sezioni unite
della Cassazione la Gilda si era chiesta: perché le avvocature dello Stato
non hanno eccepito la competenza del Tar? E’ mai possibile che non esista
una “certezza del diritto”? Per quale motivo da anni ormai (ricordiamo
la faccenda del punteggio di montagna?) le norme sui precari vengono
scritte con falle giuridiche che scatenano la guerra tra i poveri? Perché
i precari sono costretti a pagare delle vere e proprie tasse aggiuntive,
prima arricchendo chi organizza i corsi on line ed ora anche gli
avvocati?». Riprendendo la questione del superpunteggio di montagna,
vogliamo però ricordare che una sentenza del Tar del Lazio aveva spiegato
alcuni anni orsono che la posizione in graduatorie non dà dei diritti
soggettivi agli iscritti ma solo degli interessi legittimi. Che casino:
come facciamo a non pensare alla trovata del deputato della Lega nord,
Paolo Grimoldi, il quale commentando una delle innumerevoli ordinanze del
Tar del Lazio in materia scolastica scrive: «Ci mancava pure che i
magistrati del Tar decidessero le graduatorie per l’insegnamento nelle
nostre scuole. Siamo oramai di fronte ad una vera e propria dittatura
delle toghe, una casta che travalica i propri ambiti e scavalca le
competenze del Parlamento e del Ministero». E ancora: « Non è più
accettabile sottostare ai diktat di una magistratura - conclude Grimoldi -
che con le sue sentenze entra nelle aule del parlamento sedendosi sui
banchi del governo. Quello a cui stiamo assistendo è un golpe a cui
occorre resistere». Che dire?