GILDA DEGLI INSEGNANTI

PROVINCIA DI NAPOLI

Federazione GILDA-UNAMS

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22/7/2009 PDL APREA: NELLE MODIFICHE NESSUNA BUONA NUOVA

 


Il DDL Aprea, inerente il riordino degli Organi collegiali della scuola, il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti, ha subito delle modifiche sostanziali (modifiche diminutive i 22 articoli originari sono stati stralciati a 17) che ne hanno stravolto l’impostazione iniziale, soprattutto per quanto riguarda il reclutamento dei docenti. Qui di seguito elenchiamo le principali modifiche:

Capo I. Governo delle istituzioni scolastiche

L'impianto rimane pressoché  immutato rispetto alla  bozza iniziale. I consigli di circolo e di istituto saranno sostituiti dai  consigli di indirizzo(consigli di amministrazione nella bozza originaria) che potranno decidere di trasformare l’istituzione scolastica superiore in fondazione, con l’apporto di partner esterni che ne sosterranno l’attività , che parteciperanno ai suoi organi di governo e che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi strategici stabiliti dal POF. Nell’art 7 vengono istituzionalizzati i consigli dei dipartimenti tecnici (collegio dei docenti nella bozza originaria) che avranno compiti di programmare per aree d’indirizzo le attività didattiche, educative e valutative basate sul POF.

Capo II. Stato giuridico e reclutamento docenti

In questo capo troviamo le modifiche più sostanziali. Innanzitutto viene eliminata la parte relativa alla formazione dei docenti, che, è delegata alla commissione Israel.

All’art. 12, inerente l’ Albo regionale al quale possono accedere i docenti che hanno conseguito una laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento iscritti in base al voto di abilitazione conseguito, è stato aggiunto il punto 2 che riguarda la mobilità. Infatti, gli iscritti agli albi regionali possono chiedere il passaggio ad altra regione solo dopo 5 anni di permanenza. Si può cambiare regione ogni 5 anni.

Il reclutamento di cui all’art. 13 avviene tramite concorsi banditi da reti di scuole, al fine di coprire i posti disponibili accertati dagli organismi competenti nel rispetto di un regolamento nazionale del Ministero. Ovviamente, possono partecipare ai concorsi soltanto gli iscritti all'albo e il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica assegnata. Dopo il periodo di prova di tre anni, il docente confermato viene assunto dalla scuola. La mobilità potrà avvenire attraverso la partecipazione del docente ai bandi delle reti scolastiche banditi appositamente per il trasferimento, ma il docente dovrà darne informazione preventiva sei mesi prima.

Una modifica sostanziale che vede togliere alla singola scuola la libertà di bandire concorsi, come previsto dall'art. 16 della bozza originaria

I docenti saranno distinti in tre livelli: docente ordinario, docente esperto e docente senior. L’articolazione in livelli non implica una sovraordinazione gerarchica ma il riconoscimento giuridico ed economico. Ai docenti esperti e senior potranno essere assegnati compiti ulteriori connessi con l'autonomia scolastica. Il docente senior potrà occuparsi anche di formazione iniziale e di aggiornamento degli altri docenti.

Unica nota positiva per la Gilda degli insegnanti è l’istituzione all’art. 16 dell’area  contrattuale autonoma per i docenti, per il resto assistiamo all’ennesimo tentativo di ridurre la funzione docente ad elemento tecnico-operativo, scandalosa appare  l’abolizione del collegio dei docenti (trasformato in consigli di dipartimento)che costituiva ormai l’unico modo per contrastare lo strapotere dei dirigenti scolastici. Al posto dei  consigli di classe si introducono organi di valutazione collegiale degli alunni. I docenti si riuniscono solo per dare i voti e le valutazioni inerenti le certificazioni delle competenze in uscita. Riguardo alle modifiche allo stato giuridico dei docenti gli elementi di carriera e differenziazione di natura meritocratica prospettati appaiono non solo confusi e contraddittori, ma in netto contrasto con le norme previste dal vigente CCNL. Appare chiaro il disegno di ridurre o addirittura eliminare il ruolo del sindacato nella gestione dei rapporti di lavoro nel settore della scuola.

Gilda degli insegnanti di Napoli

 

v  PDL Aprea N° 953

 

v  Comparazione tra il vecchio e il nuovo testo del PDL Aprea da Forum scuole

 

v  Regolamento formazione Commissione Israel