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22/7/2009 PDL APREA: NELLE MODIFICHE NESSUNA BUONA NUOVA
Il DDL Aprea, inerente il riordino degli Organi collegiali della scuola, il
reclutamento e lo stato giuridico dei docenti, ha subito delle modifiche
sostanziali (modifiche diminutive i 22 articoli originari sono stati
stralciati a 17) che ne hanno stravolto l’impostazione iniziale, soprattutto
per quanto riguarda il reclutamento dei docenti. Qui di seguito elenchiamo
le principali modifiche:
Capo I. Governo delle istituzioni scolastiche
L'impianto rimane pressoché immutato rispetto alla
bozza
iniziale.
I consigli di circolo e di istituto saranno sostituiti dai consigli di
indirizzo(consigli di amministrazione nella bozza originaria) che
potranno decidere di trasformare l’istituzione scolastica superiore
in fondazione, con l’apporto di partner esterni che ne sosterranno
l’attività , che parteciperanno ai suoi organi di governo e che
contribuiranno a raggiungere gli obiettivi strategici stabiliti dal POF.
Nell’art 7 vengono istituzionalizzati i consigli dei dipartimenti tecnici
(collegio dei docenti nella bozza originaria) che avranno compiti
di programmare per aree d’indirizzo le attività didattiche, educative e
valutative basate sul POF.
Capo II. Stato giuridico e reclutamento docenti
In questo capo troviamo le modifiche più sostanziali. Innanzitutto viene
eliminata la parte relativa alla formazione dei docenti, che, è delegata
alla commissione Israel.
All’art. 12, inerente l’ Albo regionale al quale possono accedere i
docenti che hanno conseguito una laurea magistrale o il diploma accademico
di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento iscritti in base al
voto di abilitazione conseguito, è stato aggiunto il punto 2 che riguarda la
mobilità. Infatti, gli iscritti agli albi regionali possono chiedere
il passaggio ad altra regione solo dopo 5 anni di permanenza. Si può
cambiare regione ogni 5 anni.
Il reclutamento di cui all’art. 13 avviene tramite concorsi banditi
da reti di scuole, al fine di coprire i posti disponibili accertati dagli
organismi competenti nel rispetto di un regolamento nazionale del Ministero.
Ovviamente, possono partecipare ai concorsi soltanto gli iscritti all'albo e
il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella
istituzione scolastica assegnata. Dopo il periodo di prova di tre anni, il
docente confermato viene assunto dalla scuola. La mobilità potrà
avvenire attraverso la partecipazione del docente ai bandi delle reti
scolastiche banditi appositamente per il trasferimento, ma il docente dovrà
darne informazione preventiva sei mesi prima.
Una modifica sostanziale che vede togliere alla singola scuola la libertà di
bandire concorsi, come previsto dall'art. 16 della
bozza originaria
I docenti saranno distinti in tre livelli:
docente ordinario, docente esperto e docente senior. L’articolazione in
livelli non implica una sovraordinazione gerarchica ma il
riconoscimento giuridico ed economico. Ai docenti esperti e senior potranno
essere assegnati compiti ulteriori connessi con l'autonomia scolastica. Il
docente senior potrà occuparsi anche di formazione iniziale e di
aggiornamento degli altri docenti.
Unica nota positiva per la Gilda degli insegnanti è l’istituzione all’art.
16 dell’area contrattuale autonoma per i docenti, per il resto
assistiamo all’ennesimo tentativo di ridurre la funzione docente ad elemento
tecnico-operativo, scandalosa appare l’abolizione del collegio dei docenti
(trasformato in consigli di dipartimento)che costituiva ormai l’unico modo
per contrastare lo strapotere dei dirigenti scolastici.
Al posto dei consigli di classe si introducono organi di valutazione
collegiale degli alunni. I docenti si riuniscono solo per dare i voti e le
valutazioni inerenti le certificazioni delle competenze in uscita. Riguardo
alle modifiche allo stato giuridico dei docenti gli elementi di carriera e
differenziazione di natura meritocratica prospettati appaiono non
solo confusi e contraddittori, ma in netto contrasto con le norme previste
dal vigente CCNL. Appare chiaro il disegno di ridurre o addirittura
eliminare il ruolo del sindacato nella gestione dei rapporti di lavoro nel
settore della scuola.
Gilda degli insegnanti di Napoli
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PDL Aprea N°
953
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Comparazione
tra il vecchio e il nuovo testo del PDL
Aprea
da Forum scuole
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Regolamento
formazione Commissione Israel
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